Statuto di Cittadinanza e Salute ODV approvato 12.10.2020, redatto in conformità al D. lgs 117/2017
Estratto dallo Statuto:
ART. 5 – (Finalità e Attività)
L’organizzazione di volontariato è un centro di vita associativa, la cui attività si svolge avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. E’ espressione di solidarietà, partecipazione, inclusione e pluralismo e si ispira ad una cultura democratica e apartitica, essa promuove la convivenza civile, la tolleranza e la difesa della libertà, dei diritti umani e civili.
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’organizzazione si impegna a promuovere i pieni diritti di cittadinanza delle persone con disagio e disturbo mentale, ispirandosi ai principi della Riforma Basaglia e del grande movimento culturale che ha condotto all’emanazione della Legge n. 180 del 13 maggio 1978 attraverso azioni rivolte alle persone che ne hanno bisogno e che riguardano:
- la tutela del diritto delle persone a non subire misure coercitive e lesive della dignità;
- la promozione del diritto delle persone ad essere incluse in maniera piena e partecipe nel proprio contesto sociale, senza discriminazioni e stigmatizzazioni;
- la prevenzione, la cura e all’inserimento o reinserimento sociale e un’idonea assistenza.
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, di cui all’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017) sono:
- Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
- diffondere una maggior conoscenza del disturbo e disagio mentale attraverso incontri, corsi di formazione e seminari, convinti che l’approccio culturale rende più efficace la solidarietà;
- richiamare gli organi legislativi e amministrativi dello Stato, degli Enti locali e delle forze politiche affinché siano applicate e rispettate: la Legge di riforma psichiatrica 180/78, la legge 833/78 nonchè il DPR 10.11.199 “Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998/2000” e tutte quelle norme volte a favorire l’inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate, oltre a favorire il miglioramento delle suddette Leggi alla luce delle esperienze applicative positive e negative fino a oggi maturate;
- prestare altresì la propria collaborazione ai predetti Enti per il conseguimento, nel comune interesse, dei migliori risultati;
- stimolare nelle strutture e attività del Dipartimento di Salute Mentale il migliore utilizzo delle risorse disponibili (sia in personale che mezzi) e innovamenti migliorativi attinenti la cura e il reinserimento sociale dei pazienti;
- sollecitare gli amministratori comunali, regionali e nazionali per l’ottenimento di maggiori risorse economiche e innovamenti migliorativi attinenti la psichiatria;
- battersi contro tutte le possibili inadempienze pubbliche e private che violassero la Legge denunciandone pubblicamente sia in sede politica che giudiziaria, ove ci siano gli estremi che lo giustificano;
- studiare, dibattere, impostare tutte le iniziative idonee al recupero delle persone avvalendosi, per l’assolvimento di tale compito, della collaborazione di esperti in ogni campo;
- promuovere gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto; gruppi terapeutici presenziati da professionisti (terapie di gruppo, arte terapia, musico terapia, danza terapia, altro); gruppi benessere presenziati da soci volontari, operatori e professionisti (ceramica, arte fotografica, arte pittorica, disegno, scultura, rilassamento, letteratura, poesia, laboratorio di scrittura, laboratorio di poesia, ballo, musica, canto, lettura, ricamo, carte, scacchi, computer, ginnastica, sport, altro); attività socio-culturali, turistiche e ricreative;
- promuovere la tutela dei diritti umani, civili e politici, nonché difendere i diritti delle persone portatrici di disturbo e disagio mentale, così come richiamato dalla risoluzione ONU contenente i “principi per la protezione delle persone affette da disturbo e disagio mentale e per il miglioramento dell’assistenza psichiatrica” e fornire supporto a tutti coloro che si adoperano per garantire ad essi una adeguata assistenza;
- promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzare e gestire la lotta allo stigma mediante attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promuovere la cultura della solidarietà e inclusione sociale come concreta promozione dei diritti e come cultura della responsabilità;
- sviluppare iniziative di solidarietà sia verso i soci che verso terzi;
- sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci per meglio conseguire fini di solidarietà;
- attuare tutte quelle forme d’aiuto alle persone più deboli o in situazioni di emarginazione e per prevenire forme di disagio sociale;
Al fine di rendere più forte il ruolo di solidarietà del volontariato, l’organizzazione potrà attivare, in collaborazione con altre Associazioni, coordinamenti e/o cooperative sociali, iniziative e progetti comuni.
Per l’attività di interesse generale prestata, l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
ART. 6 – (Ammissione)
Sono Associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle (volontari, famigliari ed utenti).
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